Legislazione

Fosfiti: pubblicato il DM che fissa nuovi limiti per i residui

Lo scorso 09 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n. 7264 del 10 luglio 2020 - Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»: tra le novità presenti nel DM, vi è la fissazione di nuovi limiti per i residui per i fosfiti/fosfonati - nell'allegato 2 -  come segue: 

"[...]Fermo restando, in ogni caso, l’obbligo per l’organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione:
1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica:
acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg; 2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:
a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;

3. nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di cui al precedente punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l’obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L’organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio;

4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie
di prodotto;

5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;

6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;

7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.[...]"

Il DM è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U., cioè a partire dal 10 settembre 2020.

Per scaricare il DM n. 7264 del 10 luglio 2020 cliccare QUI

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