Legislazione

CV-19 e Controlli nel Biologico: misure temporanee estese fino al 31/12/21

La Commissione Europea ha di recente pubblicato il Regolamento di esecuzione che stabilisce la terza estensione del periodo di applicazione delle misure temporanee per i controlli nel biologico a causa della pandemia da CV-19. Si tratta del Regolamento 2021/1325 che, oltre a fissare una estensione delle misure temporanee sui controlli nel biologico dovute alla pandemia da CV-19 (REG 2020/977) 

  • stabilisce una estensione di tali misure fino al 31.12.2021;
  • è retroattivo a partire dal 01.07.2021 (per assicurare una continuità con la seconda estensione)
  • si applica sia in EU sia nei Paesi Terzi.

eu comm

DDL sulla legge nazionale sul Biologico approvato dal Senato

Nei giorni scorsi il Senato della Repubblica ha approvato, con alcune modifiche, il testo del DDL  "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico". In particolare, si riporta di seguito quanto previsto dall'art.19 del DDL "Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica": 1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi

  1. revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20
  2. adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
  3. rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
  4. riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il testo del DDL approvato dal Senato sarà quindi sottoposto a richiesta di approvazione alla Camera dei Deputati. 

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina del portale del Senato (LINK)

senato

Presentazione PAP: il termine è prorogato al 15 giugno

Con DM n. 221647 del 13 maggio 2021, il Mipaaf ha prorogato il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, dalla data del 15 maggio alla data del 15 giugno 2021. Per scaricare il DM, cliccare QUI

800px Logo MIPAAF

Laboratori per le analisi di prodotti biologici: aggiornato l'elenco

Il Mipaaf ha pubblicato di recente l'elenco aggiornato dei laboratori designati alle analisi dei prodotti biologici. L'elenco è scaricabile alla seguente pagina del portale del MInistero (LINK) 

800px Logo MIPAAF

Nuovo Piano di azione del biologico

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato il nuovo Piano di azione per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Per scaricare il documento, cliccare QUI

L' Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di prodotti biologici, per fare sì che entro il 2030 il 25 % dei terreni agricoli sia destinato all'agricoltura biologica e che l'acquacoltura biologica registri un significativo aumento. 

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata nel portale della CE (LINK)

eu comm